statuto

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Approvo
(approvato nella assemblea ordinaria del 27 maggio 2022)

 



Art. 1 - NATURA E DENOMINAZIONE
  1. L’"Unione Statistica dei Comuni Italiani", in sigla anche “USCI”, in seguito indicata anche come “Associazione”, è una Associazione di diritto privato senza fini di lucro, costituita e regolata a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile allo scopo di perseguire le finalità di cui al successivo articolo 3;
  2. L'"USCI" riconosce fra i precursori della propria attività l'Unione Statistica delle Città Italiane costituita il 25 maggio 1907.

 

Art. 2 - SEDE
  1. "USCI" ha sede in Roma presso l’Ufficio Comunale di Statistica di Roma Capitale.
  2. L’Associazione si riserva la piena facoltà di istituire, nonché di modificare o sopprimere, sedi secondarie, sedi operative, uffici di rappresentanza presso qualunque luogo, nelle forme di cui agli articoli successivi.

 

Art. 3 – FINALITÀ
  1. L’"USCI" osserva i principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.
  2. L’"USCI" conforma la propria attività ai principi della statistica ufficiale ed al rispetto dei codici deontologici della ricerca statistica e scientifica.
  3. Le principali finalità dell’"USCI" sono:
    1. favorire, sviluppare e divulgare la cultura statistica, promuovere la realizzazione dei sistemi informativi statistici e le attività di ricerca ed analisi statistiche presso le autonomie locali;
    2. promuovere la collaborazione, gli scambi informativi e il confronto di esperienze, per migliorare la produzione, la diffusione e l’impiego dell'informazione statistica ufficiale a livello locale;
    3. offrire supporto, formazione e consulenza tecnica ed organizzativa, in campo statistico;
    4. rappresentare gli uffici comunali di statistica nell’ambito del sistema Statistico Nazionale;
    5. promuovere lo sviluppo e l’integrazione del Sistema Statistico Nazionale;
    6. sviluppare rapporti di collaborazione con altre Associazioni operanti nel campo delle autonomie locali, della statistica e della ricerca, a livello nazionale e internazionale, in particolare con l’ANCI, con l’ISTAT e con altri enti pubblici;
  4. "USCI" può promuovere, contribuire a costituire Associazioni e/o Organismi internazionali aventi i medesimi scopi, ovvero aderirvi.

 

Art.4 - ASSOCIATI
  1. Gli associati si riconoscono nelle finalità dell’"USCI" e sono tenuti al loro perseguimento.
  2. Gli associati di "USCI" si distinguono in ordinari e sostenitori.
  3. Possono essere Associati ordinari:
    1. i Comuni, rappresentati dai responsabili degli uffici comunali di statistica;
    2. gli uffici di statistica associati, costituiti ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti, rappresentati dai rispettivi responsabili;
  4. Possono essere Associati sostenitori:
    1. studiosi, ricercatori e professionisti che operano nel campo della statistica;
    2. coloro che rivestono o abbiano rivestito posizioni di lavoro presso uffici di statistica delle autonomie locali;
    3. Imprese private
    4. Istituzioni finanziarie
    5. Enti che operano nel campo delle autonomie locali (province, consorzi, comprensori, circondari, comunità montane ed isolane);
    6. Enti economici locali (camere di Commercio, enti turistici, ecc.)
    7. Enti pubblici economici;
    8. Enti ed Istituti di ricerca, associazioni, società che operano nel settore statistico o che comunque abbiano interesse in tale campo;
    9. Associazioni con le quali l’"USCI" abbia stipulato intese, protocolli di collaborazione o accordi;
  5. Si acquista la qualità di Associato attraverso l’iscrizione ed il pagamento del contributo associativo annuale;
  6. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione mediante espressione del proprio rappresentante in Assemblea, nonché attraverso la facoltà di accesso alle cariche statutarie. Ciascun Associato ha la facoltà di presentare proposte ed accedere agli atti. Tutti gli Associati esprimono un proprio rappresentate all’Assemblea. Il diritto di voto in assemblea è riservato agli Associati ordinari.
  7. L’adesione dell'Associato, tanto ordinario quanto sostenitore, si intende a tempo indeterminato salvo quanto previsto dal successivo comma 8;
  8. La qualità di Associato si perde per:
    1. decadenza, dichiarata dal Comitato di Direzione e comunicata al decaduto, in caso di comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione o che comunque causino danno all’"USCI"; avverso la dichiarazione di decadenza l'Associato può presentare opposizione all’Assemblea, nel termine di 30 giorni, la quale delibera sull’opposizione nella prima seduta utile, a maggioranza qualificata;
    2. cessazione dell’Ente, impresa, associazione;
    3. recesso, da comunicarsi a "USCI" mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetti decorrenti dal successivo 1° gennaio; il recesso dell'Associato non libera dall’obbligo del versamento della intera quota associativa relativa all’anno in cui lo stesso è stato comunicato.
  9. La decadenza o il recesso non rappresentano condizioni ostative ai fini della successiva o futura iscrizione del medesimo soggetto, ove in possesso dei requisiti all’uopo necessari.
  10. I rappresentati dell'Associato decaduto o recedente, decadono, con effetto immediato, dalla carica eventualmente ricoperta all’interno di "USCI".

 

Art. 5 – QUOTE ASSOCIATIVE
  1. Le quote di associazione degli Associati ordinari vengono determinate annualmente dal Comitato di Direzione sulla base della popolazione legale del Comune Associato, ovvero, in caso di Uffici di Statistica Associati, sulla base della popolazione legale dei comuni interessati dallo stesso, o ad esso afferenti.
  2. Le quote associative degli Associati sostenitori sono determinate annualmente dal Comitato di Direzione.

 

Art. 6 – ORGANI
  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. l’Assemblea degli Associati;
    2. il Presidente;
    3. il Comitato di Direzione;
    4. il Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 7 – ASSEMBLEA
  1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, ed è l’organo di indirizzo dell’Associazione.
  2. Hanno diritto di voto gli Associati ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Associato ordinario esprime un solo voto (indipendentemente dall’ampiezza e dal numero degli enti rappresentati).
  3. É ammessa la delega fra gli Associati ordinari, purché in forma scritta, anche per via telematica. Ogni Associato può disporre di non più di due deleghe.
  4. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto sulle seguenti materie:
    1. elezione degli organi dell'associazione e dei loro componenti;
    2. piano annuale di attività, proposto dal Presidente e deliberato dal Comitato di Direzione;
    3. bilanci consuntivi e preventivi;
    4. determinazione delle quote associative, su proposta del Comitato di Direzione;
    5. riesame del rifiuto di iscrizione e della radiazione degli Associati;
    6. delega di funzioni proprie al Comitato di Direzione, con esclusione delle modifiche statutarie, l'approvazione dei bilanci ed il piano di attività;
    7. gli atti proposti dal Comitato di Direzione in sede di ratifica;
  5. L’Assemblea, con la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto al voto e a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, delibera sulle seguenti materie:
    1. revoca del Presidente;
    2. revoca di uno o più membri degli organi dell'associazione;
    3. modifiche allo Statuto;
    4. utilizzazione del patrimonio dell’Associazione;
    5. istituzione, modifica, soppressione delle strutture territoriali di "USCI";
    6. scioglimento dell’"USCI";
    7. opposizione alla dichiarazione di decadenza dell'associato di cui all’art. 4 co. 8.
  6. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvare i bilanci preventivo e consuntivo.
  7. L’Assemblea viene convocata dal Presidente, su richiesta del Comitato di Direzione ovvero di almeno un terzo degli Associati.
  8. L’Assemblea deve essere convocata a mezzo avviso raccomandato, fax, posta elettronica o e-mail, inviato dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni naturali prima della data prevista per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione in prima convocazione e di quella in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno un’ora dopo e non oltre 6 (sei) ore dopo la prima convocazione. L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.
  9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando, in proprio o per delega, siano presenti la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo degli aventi diritto al voto; salvo quanto sopra detto al punto 5.
  10. L'Assemblea, in ogni seduta, individua tra i membri del Comitato un Segretario ai fini della stesura del verbale. In assenza del Presidente dell’Associazione, nomina un presidente facente funzioni, scelto tra gli Associati ordinari presenti.
  11. Le delibere dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o dal presidente facente funzioni, e dal Segretario.
  12. L’Assemblea, in sede di scioglimento di "USCI" di cui al presente articolo, co. 5 lett. e), con la medesima maggioranza qualificata nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

 

Art. 8 - PRESIDENTE
  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i rappresentanti degli Associati ordinari ed è il legale rappresentante dell’"USCI" di fronte ai terzi e in giudizio.
  2. L’elezione del Presidente avviene nella stessa assemblea nella quale si elegge il Comitato di Direzione. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Il Presidente:
    1. guida l’Associazione, ne propone indirizzi, obiettivi e programmi, assicurandone il perseguimento;
    2. presiede l’Assemblea con diritto di voto;
    3. presiede il Comitato di Direzione con diritto di voto;
    4. coordina l'attività degli organi dell'associazione;
    5. predispone il piano annuale delle attività dell’Associazione, da sottoporre al Comitato di Direzione e all’Assemblea;
    6. in casi di urgenza, impegna risorse finanziarie dell’Associazione per un ammontare fino al 5% (cinque per cento) delle uscite dell’ultimo bilancio approvato e, previa autorizzazione del Comitato di Direzione, fino al 20% (venti per cento);
    7. conserva la documentazione, anche in copia, di tutti gli atti dell'"USCI";
    8. nomina, all’interno del Comitato di Direzione, uno o più Vice – Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie che, in caso di impedimento, ne assume le funzioni;
    9. conferisce a terze persone procure speciali per il compimento di singoli atti;
    10. predispone la realizzazione di iniziative di diffusione e comunicazione;
    11. è responsabile dell’offerta consulenziale e formativa dell’"USCI" e ne delega la gestione;
    12. ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
  4. Il Presidente si avvale di una Segreteria dallo stesso nominata della quale possono far parte tanto gli Associati ordinari quanto gli Associati sostenitori. Alla Segreteria possono essere affidate dal Presidente deleghe per specifiche attività.
  5. Il Presidente è responsabile della funzione di tesoreria.

 

Art. 9 - COMITATO DI DIREZIONE
  1. II Comitato di Direzione è l'organo esecutivo di "USCI";
  2. Il Comitato è composto da almeno 10 (dieci) membri, eletti dall'Assemblea fra i rappresentanti degli Associati ordinari, ed è presieduto dal Presidente.
  3. Il Comitato, eletto contestualmente al Presidente, dura in carica 3 (tre) anni. I singoli membri sono rieleggibili.
  4. Il Comitato può cooptare, nel corso del mandato triennale, fino a tre nuovi membri tra gli Associati ordinari, anche in più riprese. Le decisioni relative alla cooptazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato, e vengono ratificate dall’Assemblea nella prima seduta utile.
  5. Il Comitato di Direzione:
    1. delibera le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo da presentare all'Assemblea;
    2. delibera l’ordine del giorno dell'Assemblea;
    3. delibera, su proposta del Presidente, il piano annuale di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    4. dà attuazione al piano delle attività approvato dall’Assemblea;
    5. coordina le attività delle strutture territoriali di cui al successivo art. 13, proponendone all’Assemblea l’istituzione, modifica o soppressione;
    6. adotta regolamenti attuativi del presente Statuto e ne fornisce interpretazioni autentiche, in particolare inerenti alle seguenti materie:
      1. disciplina per l’acquisizione e la perdita della qualità di Associato;
      2. articolazione dei criteri per la determinazione delle quote associative;
      3. modalità di partecipazione, delega ed esercizio del voto nell’Assemblea e nel Comitato stesso;
      4. funzionamento delle strutture territoriali;
      5. attività di formazione;
    7. promuove l’adesione di nuovi Associati;
    8. in casi di urgenza, autorizza il Presidente ad impegnare risorse dell’Associazione per un ammontare compreso tra il 5% (cinque per cento) e il 20% (venti per cento) del totale delle uscite dell’ultimo bilancio approvato;
    9. in casi di urgenza, può deliberare surrogando l'Assemblea, cui deve sottoporre in sede di ratifica alla prima seduta utile quanto deciso. In ogni caso, tale surroga non può avvenire per l’approvazione dei bilanci, del piano di attività e in tutte le materie per le quali è prevista la maggioranza qualificata dell’Assemblea.
    10. delibera sulla decadenza degli associati di cui all’art. 4 comma 8;
  6. Ogni membro del Comitato di Direzione si impegna in specifiche attività in base alla propria professionalità ed esperienza.
  7. Il Comitato delibera con la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o del Vice-Presidente più anziano, qualora il Presidente fosse assente.
  8. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l'anno. Esso è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dello stesso, con le medesime modalità di convocazione dell’assemblea, con avviso da trasmettersi almeno 15 (quindici) giorni prima della data designata per la seduta. Il Comitato può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentitoloro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
  9. I verbali delle sedute del Comitato sono resi pubblici agli Associati tramite il sito web dell’"USCI". Il Comitato, previa delibera, può adottare misure di riservatezza.

 

Art. 10 – TESORERIA
  1. Il Presidente, nella qualità di Tesoriere, supervisiona e monitora i processi gestionali e finanziari dell’Associazione, ed in particolare:
    1. accerta il regolare pagamento da parte degli Associati delle quote associative annuali;
    2. verifica il regolare incasso degli introiti dovuti all’Associazione, nonché la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
    3. tiene regolarmente aggiornati i libri contabili dell’Associazione e segnala tempestivamente al Comitato la sussistenza di eventuali criticità;
    4. collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, nella buona gestione del patrimonio dell’Associazione.
  2. Il Presidente, per lo svolgimento delle funzioni di tesoreria, può avvalersi della collaborazione di professionisti qualificati iscritti all’Albo dei Commercialisti e/o dei Revisori Contabili.

 

ART. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
  1. Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di 3 (tre) revisori effettivi, e di due supplenti, iscritti all’albo ufficiale dei revisori contabili.
  2. I Revisori sono eletti dall’Assemblea e durano in carica 3 (tre) anni. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa, nonché con le funzioni di Segretario di Assemblea, e di membro della Segreteria di cui all’art.9 c.4. I Revisori sono rieleggibili.
  3. In caso di cessazione o impedimento di un membro effettivo, subentra nel Collegio il supplente più anziano. Alla prima seduta utile dell’Assemblea, questa provvede all’integrazione del Collegio, sino al termine naturale di scadenza.
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
    1. verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri contabili, nonché della documentazione connessa alle transazioni;
    2. esamina il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Comitato Direttivo per l’approvazione dell’Assemblea e redige su di essi una relazione da trasmettere agli associati prima della seduta dell’Assemblea in cui vengono posti in approvazione.
  5. I Revisori effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato di Direzione.
  6. In luogo del collegio dei revisori potrà essere nominato un Revisore Unico ed un membro supplente.

 

ART. 12 - COMITATO SCIENTIFICO
  1. Il Comitato di Direzione può disporre la nomina di un Comitato scientifico di cui possono fare parte studiosi ed esperti in materia di statistica ufficiale.
  2. Il Comitato di Direzione nomina altresì un Coordinatore del Comitato scientifico.
  3. Il Comitato scientifico è preposto alla preparazione e organizzazione delle iniziative pubbliche dell'"USCI", in particolare del Convegno annuale, in collaborazione con il Comune ospitante e con gli altri organi dell'Associazione.
  4. Il Comitato scientifico può promuovere, d'intesa con gli organi dell'Associazione, la realizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni inerenti alle materie di attività dell'Usci e può collaborare con analoghe iniziative di altri enti;
  5. La partecipazione al Comitato scientifico non dà diritto a compensi.

 

Art. 13 - STRUTTURE TERRITORIALI DELL'"USCI"
  1. In armonia con l’art. 2, l’Associazione può istituire proprie strutture locali, anche a livello regionale e/o locale, allo scopo di promuovere attività e iniziative nei confronti degli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale presenti a livello territoriale, nonché fine di rafforzare la presenza di USCI sul territorio.
  2. L’istituzione di tali strutture, sedi o uffici operativi, viene deliberata dall’Assemblea, su proposta del Comitato di Direzione.
  3. Tali strutture periferiche concorrono alla formazione del piano annuale delle attività; in particolare sviluppano collaborazioni con le strutture regionali dell’ISTAT, con le Regioni e con le strutture regionali dell’ANCI, anche in relazione alla realizzazione dei SISTAR (Sistemi Statistici Regionali), nonché con gli Enti Locali.
  4. Alle strutture territoriali partecipano tutti gli associati operanti nel territorio di competenza.
  5. Il Comitato di Direzione regolamenta il funzionamento delle strutture territoriali e le figure di responsabilità delle stesse, anche con disposizioni differenziate, scelte tra gli Associati ordinari.
  6. La soppressione delle strutture territoriali viene deliberata dall’Assemblea, su proposta del Comitato di Direzione.

 

Art. 14 – RISORSE FINANZIARIE, ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA’
  1. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto, l’"USCI" utilizza le seguenti risorse:
    1. quote associative;
    2. contributi di enti o istituzioni;
    3. frutti del patrimonio dell’Associazione;
    4. altri proventi per servizi resi agli associati ed a terzi.
  2. Non possono essere impiegate risorse a fini speculativi o in attività finanziarie nelle quali abbiano interesse componenti degli organi associativi. Non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.
  3. Gli incarichi assegnati agli Associati e ai membri degli organi dell'associazione in rappresentanza dell'"USCI" sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per le spese sostenute. Non rientrano in questa fattispecie gli incarichi professionali o quelli che comportano prestazioni professionali, ancorché ottenuti in forza dell’appartenenza all’"USCI".
  4. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
  5. L’Associazione assicura adeguate forme di pubblicità relativamente alle adesioni e ai bilanci annuali.

 

Art. 15 - FORMAZIONE
  1. L’"USCI" considera la formazione in campo statistico e degli operatori della statistica ufficiale uno strumento essenziale per lo sviluppo della funzione statistica in ambito territoriale e per l’efficienza e la coesione del Sistema Statistico Nazionale;
  2. L’Associazione realizza attività formativa e collabora con Istat e con altre Associazioni aventi finalità similari per lo sviluppo di progetti congiunti.

 

ART. 16 – NORMA TRANSITORIA E FINALE
  1. Il presente Statuto abroga e sostituisce i precedenti, entrando in vigore con effetto immediato dal momento della sua approvazione.
  2. Il presente Statuto può essere modificato secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 5 lett. c).
  3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legislazione vigente e/o eventuali Regolamenti ed interpretazioni autentiche del Comitato di Direzione.

 

 

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