La Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.

La norma abrogata riguarda i tagli alle spese per consulenze esterne, spese di missione all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni e spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali vincoli «non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente (...) non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa».

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