È stata firmata la proposta di CCNL per le funzioni locali con alcune novità per quanto riguarda la statistica e il censimento.

L’art. 70-ter sui compensi Istat per indagini e censimento permanente prevede al comma 1 che gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.

Al comma 2 è stabilito che gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).

All’art 18, Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa, si stabilisce che ai titolari di posizione organizzativa in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche tra i trattamenti accessori per i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.14, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 e dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000.


Una prima valutazione

Le disposizioni così come scritte costruiscono un quadro giuridico più chiaro per quanto riguarda le indagini che il Comune svolge per conto dell’ISTAT, e garantisce la possibilità di corrispondere ai dipendenti comunali, incaricati come rilevatori e coordinatori (al di fuori dell’orario di lavoro) specifici compensi attraverso il fondo risorse decentrate alimentato con il contributo ISTAT.

Il quadro presenta alcune criticità e problematicità.

Avere fatto confluire le risorse nel Fondo risorse decentrate obbliga a passare attraverso il Contratto Decentrato Integrativo, e richiede un accordo sindacale con possibili ulteriori complicazioni. Quindi andranno definite in sede di CCDI le modalità di corresponsione dei compensi per legarli, ad esempio, al numero di questionari compilati correttamente o al numero e tipo di attività svolte.

L’art. 18 stabilisce la possibilità, non l’obbligo, di erogare compensi aggiuntivi alle PO, sempre all’interno delle risorse del Fondo.

Infine un punto giudicato critico riguarda il fatto di aver limitato esclusivamente ai compensi ISTAT, e per altro nei limiti del contributo ISTAT, le erogazioni ai dipendenti.

In questo modo si rende difficile utilizzare le disposizioni previste nel CCNL per indagini finanziate dall’Amministrazione.