Il Segretario Generale del Comune di Malnate (VA) chiede di sapere se la scheda predisposta da codesta associazione, e cioè quella relativa al trattamento dei dati sensibili e giudiziari degli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca scientifica nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale, su cui si è espresso il Garante in data 10/05/2006, autorizzi il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dai Comuni nella normale attività di uffici facenti parte del sistema nazionale di statistica o piuttosto faccia riferimento ad eventuali rilevazioni ed elaborazioni statistiche che il Comune, di sua iniziativa, voglia realizzare.

La risposta del Presidente dell’USCI:

Il motivo per cui vengono adottati i regolamenti comunali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, integrati con le schede relative a varie attività, nel nostro caso quella per l’attività statistica, è di dare una “copertura” normativa sotto la “tutela” del Garante a questi trattamenti, poiché il codice prevede che essi possano essere fatti solo se previsti, appunto, da atto normativo. Le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale (PSN), comprese quelle che normalmente i comuni svolgono per conto dell’ISTAT, hanno già, proprio perché inserite nel PSN, adottato con DPR previo parere del Garante, questa “copertura”.

La scheda che abbiamo proposto e che il Garante ha approvato serve proprio per le indagini che il Comune volesse attivare di sua iniziativa, con la previsione di trattare dati sensibili e/giudiziari. Come può evincere dalla scheda i presupposti per effettuare questo trattamento sono:

  1. che il Comune abbia adottato il Regolamento, integrato con la scheda in questione per l’attività statistica
  2. che il trattamento sia effettuato dall’ufficio comunale di statistica, essendo l’unico soggetto che, pur essendo una struttura organica del comune, fa parte del Sistema Statistico Nazionale (se formalmente costituito ai sensi del D.Legs. 322/89 e successive modificazioni e integrazioni); in questa luce non sarebbe quindi legittimo un trattamento, sia pure effettuato ai fini statistici e con i requisiti di cui al codice deontologico allegato al Codice della Privacy, svolto da soggetto del comune diverso dall’ufficio comunale di statistica; per esempio non appare legittimo un trattamento effettuato dal servizio sicurezza sociale, a fini statistici, a seguito di un’indagine sulle condizioni degli anziani assistiti domiciliarmente dal comune: è necessario che questa indagine e questo trattamento siano effettuati dall’ufficio di statistica
  3. che il trattamento sia previsto da un piano delle rilevazioni statistiche comunali sottoposto anch’esso al parere del Garante, nel quale siano indicati i requisiti previsti dalla scheda

Il tutto può apparire di una certa complessità, ma occorre tenere presente che queste disposizioni riguardano solo i dati sensibili e/o giudiziari. Non riguardano cioè indagini e rilevazioni che il comune vuole effettuare su aspetti che non prevedano il trattamento di questo tipo di dati. Inoltre, già nel codice deontologico, che definisce i requisiti per il trattamento a fini statistici, all’art. 1 (di seguito riportato), è previsto il ruolo dell’ufficio di statistica cui è riservata in esclusiva l’attività statistica dell’amministrazione comunale.


Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:
  1. enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
  2. strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel presente codice.