Con la legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) è stata rivista la disposizione della normativa in materia di spending review (Spending review bis: razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 135) relativamente alla funzione statistica dei comuni.

La disposizione modificata recitava: l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale

quindi recuperando la materia statistica rispetto a precedenti versioni, ma lasciandola connessa in via pressoché esclusiva alle altre funzioni di competenza statale.

La nuova disposizione introduce invece un nuovo punto

l-bis) i servizi in materia statistica

che non fa riferimento alle funzioni di competenza statale e quindi assimila pienamente la materia statistica (e le strutture organizzative dedicate) alle altre fondamentali di competenza comunale.

La nuova, auspicabilmente definitiva, modifica fa proprie le numerose istanze avanzate, anche dall'USCI, per un pieno riconoscimento della funzione statistica dei comuni. Adesso la questione andrà ulteriormente sviluppata in sede di revisione del Sistema Statistico Nazionale, come previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 3, comma 4 che qui si riporta

4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, ((previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN; b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del SISTAN; c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle più avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici; e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati; f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.