Gli enti affidatari delle rilevazioni del censimento possono escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità le spese di progettazione ed esecuzione delle operazioni censuarie. L'esclusione è stata fissata dall'articolo 50, comma 3, del Dl 78/2010; se da un lato la manovra d'estate colma un vuoto normativo, estendendo agli enti locali una disciplina prima riservata alle sole regioni, occorre però rilevare che la sua portata applicativa è limitata ai censimenti del 2011 e non anche al censimento dell'agricoltura, le cui rilevazioni sono previste nel 2010 a carico dei comuni nelle regioni che ne hanno stabilito un coinvolgimento diretto.

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